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Statuto ated - ICT Ticino

Approvato dall'Assemblea l'11 febbraio 2019

Nome, sede, scopo

Art.1 

Associazione Ticinese Evoluzione Digitale (denominata in seguito ated) è un'associazione apartitica ed aconfessionale di diritto privato ai sensi degli art. 60 e seguenti del
Codice civile svizzero, con sede in via Aldesago 139, 6974 Aldesago.

 

Art.2 

ated è un'associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, formata da soci individuali, aziendali e junior, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale.

Si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del Cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative tra
le quali organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi.

Desidera promuovere lo sviluppo e l'immagine del settore informatico ticinese, ponendosi quale facilitatore a tutela degli interessi delle ditte e dei partner affiliati e di favorire la collaborazione e la solidarietà fra le diverse categorie professionali.

Intrattiene relazioni con le autorità e con le organizzazioni economiche del Cantone.

Facilita l'applicazione di nuove disposizioni legali, fornendo alle aziende interessate le indispensabili informazioni organizzando incontri di formazione e altro.

 

 

Membri, ammissioni e dimissioni, radiazioni ed espulsioni

Art.3 

ated è composta dalle seguenti categorie di soci:

  • Soci individuali: persone fisiche appartenenti a tutti i rami dell'economia ticinese, organizzate o no in associazioni di categoria.
    Requisito per l’affiliazione è il domicilio nel cantone Ticino.
  • Soci collettivi: tutte le aziende attive nei diversi settori dell'economia ticinese.
    Requisito per l'affiliazione è la sede legale o operativa nel cantone Ticino.
  • Soci onorari: il Comitato può nominare soci onorari persone fisiche che si sono particolarmente distinte
    per la loro attività nell’interesse di ated.
    I soci onorari dispongono di tutti i diritti dei soci individuali.
  • Soci junior: persone fisiche in formazione senza attività lucrativa da dipendente o indipendente; apprendisti, studenti, adulti in fase di riqualificazione.
    Requisito per l’affiliazione è il domicilio nel cantone Ticino.


Art.4 

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto. Le stesse sono esaminate e decise dal Comitato, sentita la Direzione. Una domanda d'ammissione può essere respinta senza dover indicarne i motivi.

 

Art.5 

Le dimissioni vanno rassegnate mediante lettera raccomandata per la fine di un anno civile, con il preavviso di sei mesi e previo versamento dei contributi sociali arretrati e in corso.

 

Art.6 

Il Comitato può decretare l'espulsione di un socio per condotta contraria agli scopi di ated, per mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti o per altri gravi motivi. Contro questa decisione è data facoltà di appello, entro un mese, all'Assemblea generale. La qualità di socio si estingue in caso di liquidazione o di fallimento.

 

Organizzazione

Art.7 

Gli organi di ated sono:

  1. L'Assemblea generale
  2. Il Comitato
  3. L'Ufficio di revisione
  4. La Direzione

A. L'assemblea generale

Art.8

L'Assemblea generale è costituita:

  • dai soci individuali, con un voto;
  • dai soci aziendali, con un voto per ogni rappresentante ufficiale (legale);
  • i soci onorari, con un voto;
  • non ha diritto di voto il socio junior;
  • possono partecipare all’Assemblea anche i simpatizzanti, senza diritto di voto.

Art.9

L’Assemblea generale ordinaria si riunisce di regola una volta l'anno, entro il trimestre che segue la fine dell’esercizio, salvo condizioni particolari.

Può essere convocata straordinariamente dal Comitato o a richiesta scritta e motivata da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Viene convocata dal Comitato almeno 20 giorni prima, con avviso ad ogni socio, allegando l’ordine del giorno. Nelle Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, possono essere trattati tutti gli argomenti che interessano l’associazione, deliberando soltanto su quelli posti all’ordine del giorno.

 

Art.10

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto, tranne che per le modifiche allo statuto per le quali occorrono i 2/3 dei voti dei soci presenti aventi diritto di
voto.
Le decisioni prese dalle Assemblee regolarmente convocate sono valide qualunque sia il numero dei
partecipanti.

Fanno eccezione la dello statuto, per la quale occorre una maggioranza di 3/4 dei voti emessi, e lo scioglimento di ated, che potrà essere validamente deciso solo a maggioranza di 4/5 dei voti emessi. 

 

Art.11

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea generale le seguenti decisioni:

  • la nomina del Comitato
  • la nomina del Presidente;
  • la nomina di un cassiere;
  • la nomina dell'ufficio di revisione;
  • l'approvazione dei conti annuali e del rapporto dell'ufficio di revisione;
  • lo scarico al Comitato e alla Direzione;
  • l'approvazione e la revisione dello statuto;
  • la costituzione di Commissioni e Sezioni che collaborino al raggiungimento degli scopi sociali,
    per le quali il Comitato elaborerà regolamenti specifici;
  • la nomina dei rappresentanti di ated - ICT Ticino presso le altre Associazioni;
  • le deliberazioni relative allo scioglimento di ated.

Inoltre, l'Assemblea può essere chiamata a deliberare su risoluzioni e provvedimenti di interesse generale che il Comitato ritiene opportuno sottoporle.

Le decisioni del Comitato sono valide se la presenza è di almeno 5 membri. Esse saranno prese a maggioranza; in caso di parità decide il Presidente.

 

Art.12

L’Assemblea generale può deliberare solo su trattande previste dall'ordine del giorno. I soci che intendono proporre l'inclusione di un determinato oggetto nell'ordine del giorno devono farne proposta scritta al comitato al più tardi un mese prima dell'assemblea. 

 

Art.13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Un socio può farsi rappresentare solo da un altro membro, tramite procura scritta.
Un socio può rappresentare al massimo un altro membro. 

 

B. Il Comitato

Art.14

Il comitato si compone da 9 fino a 13 soci individuali, compreso il Presidente; essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Il comitato stesso designa al suo interno uno o più Vicepresidenti. Il
Comitato si dà un regolamento interno.

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi. Su richiesta esplicita, l’Assemblea può concedere una deroga.

 

Art.15

Al Comitato spettano tutte le competenze che il presente statuto non riserva espressamente
all'Assemblea generale.

In particolare:

  • esegue le decisioni dell'Assemblea;
  • vigila sulla Direzione e in particolare sull'andamento finanziario e amministrativo di ated;
  • approva il preventivo;
  • nomina il Direttore operativo;
  • definisce, in un apposito regolamento, le competenze della Direzione;
  • istituisce al suo interno una Commissione finanze e una Commissione strategica;
  • può istituire al suo interno Commissioni consultive e Commissioni speciali dirette da un membro
    di comitato, ricorrendo se necessario anche all'ausilio di esperti e specialisti della materia
    trattata, esterni ad ated;
  • propone all’Assemblea un revisore esterno, iscritto alla Camera fiduciaria svizzera, che esamina
    i conti della e redige un rapporto per il Comitato;
  • stabilisce le modalità di firma che impegnano ated. 


Art.16

Il Presidente ha in particolare i seguenti compiti:

  • convoca e dirige le sedute di Comitato;
  • gestisce la comunicazione pubblica di ated in coordinamento con la Direzione;
  • assicura l’attuazione delle decisioni di Comitato in coordinamento con la Direzione;
  • rappresenta ated nei rapporti con le autorità e verso terzi, in coordinamento con la Direzione;
  • è legittimato a rappresentare in giudizio ated.

Il/I Vicepresidente/i svolge/ono la funzione del Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.

 

Art.17

Il Comitato si raduna su convocazione del Presidente o della Direzione, ogni volta che gli affari sociali lo richiedono, in ogni caso almeno 11 volte l'anno. Esso decide a semplice maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 

 

Art.18 

Il Comitato può attribuire indennità al Presidente e ai membri comitato per attività svolte per ated. I dettagli sono fissati nel regolamento del Comitato.

 

C. L'Ufficio di revisione

Art.19

L' Assemblea nomina l’Ufficio di revisione esterno per un periodo di due anni e liberamente rieleggibile.
Esso controlla i conti dell’associazione e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea. 

 

D. La Direzione

Art.20

La direzione è affidata a un Direttore. Il Comitato può designare uno o più Vicedirettori. Il Comitato emana un regolamento per la Direzione.

 

Art.21

La Direzione svolge tutte le attività che rientrano negli scopi e nei compiti di ated e, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea e del Comitato. Essa tiene i conti di ated.

 

Risorse finanziarie

Art.22

L'attività di ated è finanziata con i proventi seguenti:

  • le quote di soci individuali;
  • le quote aziendali;
  • gli introiti dagli eventi;
  • i compensi per lavori di comunicazione, organizzazione eventi, corsi svolti per gli associati o altri
    enti;
  • i proventi delle altre attività
  • versamenti di sponsorizzazioni;
  • gli eventuali sussidi e donazioni.


Art.23 

Le quote sociali sono stabilite dal Comitato e approvate dall’Assemblea. Il Comitato può delegare questa sua competenza alla Direzione. 

 

Art.24 

ated risponde dei propri impegni esclusivamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

 

Art.25 

I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio di ated.

 

Art.26 

L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. 

 

Disposizioni diverse

Art.27

Nella scelta dei membri degli organi sociali sarà tenuto calcolo delle diverse regioni del Cantone e dell'importanza dei vari settori dell'economia ticinese.

 

Art.28

In caso di scioglimento di ated, il patrimonio dell’associazione sarà affidato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per essere devoluto a un'associazione consimile futura.

 

Art.29

Per tutto quanto non è espressamente previsto in questo statuto si richiamano le disposizioni del Codice Civile Svizzero sulle associazioni.

 

Il presente statuto, approvato all’unanimità dall’Assemblea generale ordinaria del 7 giugno 2022
sostituisce quello del 11 febbraio 2019 ed entra in vigore con effetto immediato.